Chiarimenti in merito alla DGR n. 2-121-2024 con cui la Giunta Regionale ha approvato le modifiche all’Allegato A “Calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2024-2025”in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, co.
Al punto f) della sopra citata DGR si specifica che
“per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185”.
Ciò NON AUTORIZZA il prelievo notturno ma fornisce soltanto un’indicazione dei mezzi utilizzabili per il prelievo selettivo della specie cinghiale, in quanto lo ammette SOLO nelle forme previste dalla legge.
Le varie forme di prelievo selettivo consentite sono indicate sul calendario venatorio al punto q) con orari indicati al punto 3.4 punto 3) o oggetto di specifiche delibere (vedi caccia di selezione con l’utilizzo dei cani) e/o ordinanze (vedi caccia di selezione notturna) e NON della DGR n. 2-121-2024, che al punto f) specifica soltanto i dispositivi utilizzabili.
Tali dispositivi pertanto risultano utilizzabili nelle forme di prelievo selettivo attualmente previste dalla legge negli ATC novaresi, ovvero prelievo selettivo diurno.
Si ritiene inoltre che tale prescrizione valga esclusivamente quando si esercita la sola caccia di selezione al cinghiale.
Pertanto tali dispositivi non sono ammessi quando si pratica il prelievo in abbinata con altri ungulati.